Il futuro degli imballaggi in plastica: cosa cambia con il PPWR?

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Attraverso una progettazione intelligente, e grazie a modelli innovativi e percentuali di prodotto riciclabili e riutilizzabili degli imballaggi, l’UE punta a realizzare una crescita slegata dallo sfruttamento delle risorse.

di Marianna Capasso

Se ne parla dal novembre del 2022. Ma solo a gennaio 2025 l’iter si è finalmente concluso. E il Regolamento europeo imballaggi e rifiuti da imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation), anche noto come PPWR, è finalmente legge.

Pubblicato sulla GU europea lo scorso 22 gennaio, l’atto entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo (quindi l’11 febbraio 2025). E sarà applicabile al termine di un periodo transitorio di 18 mesi, ovvero da agosto 2026.

Sostituirà quindi la Direttiva 94/62/CE (in vigore dal 1994) e le successive modifiche introdotte dalla Direttiva 852/2018. Entrambe non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi prefissati e, nel mentre, i rifiuti da imballaggio sono cresciuti sempre di più, rendendo necessario uno strumento più cogente.

L’iter normativo del Regolamento imballaggi

Ogni Stato UE dovrà ridurre i rifiuti di imballaggio almeno del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 (foto: MASE)

Nell’ambito delle linee adottate per il Green Deal europeo, il 30 novembre 2022 la Commissione ha adottato la revisione delle norme UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. E ha presentato una proposta di regolamento. L’obiettivo? Aggiornare la normativa europea, e allinearla alla legislazione in materia di ambiente e rifiuti.

Prima è arrivato l’esame di Parlamento e Consiglio. E, successivamente, la revisione della commissione ENVI (Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare). Nel 2023 la proposta è stata scansionata su più piani e ha dovuto allinearsi con le molteplici esigenze dei 27 Stati Membri (e delle sue svariate lobby). Dopo le ulteriori negoziazioni tra i tre organi dell’UE, nel mese di aprile 2024 il Parlamento ha dato l’ok.

Ma ci sono voluti ancora otto mesi per concludere il tutto. L’atto è stato formalmente adottato nel mese di dicembre 2024 e pubblicato il 22 gennaio 2025 in GU. Ora tocca agli Stati Membri. Trattandosi di un regolamento, è quindi direttamente applicabile. Ma andranno definite possibili procedure d’infrazione qualora emergano difformità.

Regolamento imballaggi: riduzione, prevenzione e promozione

La Direttiva SUP non prevede obbligatoriamente l’istituzione di un sistema di deposito cauzionale (Deposit Return System, DRS) per le bottiglie in plastica (foto Cart-One)

Il nuovo Regolamento sugli imballaggi prevede la revisione della legislazione UE in materia di packaging e rifiuti affini. Si focalizza principalmente su tre obiettivi: la riduzione della produzione, la promozione del riciclo di alta qualità e la diminuzione nell’uso di risorse naturali. Partendo da un valore base (anno 2018), l’atto propone una riduzione dei rifiuti di imballaggio in ogni Stato Membro, entro il 2040.

Serve un atteggiamento di prevenzione, non basta la semplice imposizione degli obiettivi. È per questo che, per la prima volta in una legislazione europea, sono introdotti target di prevenzione dei rifiuti. Gli operatori economici dovranno adottare adeguate misure per ridurre la produzione di rifiuti, eliminando gli imballaggi eccessivi e l’uso di determinati formati di imballaggio. Andrà poi limitato l’uso degli stessi. E bisognerà puntare sulla vendita di prodotti sfusi.

Sono comunque stabiliti anche specifici obiettivi. Ogni Stato dovrà ridurre i rifiuti di imballaggio almeno del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040. In questo modo, i rifiuti diminuiranno mediamente del 19, del 29 e del 37% entro i suddetti step temporali. Non sarà facile, certo. Ma potrebbe essere possibile, qualora gli Stati Membri ricorrano a strumenti economici e ad altre misure incentivanti.

I nuovi obblighi previsti dal PPWR

Per limitare gli sprechi, entro 36 mesi dall’entrata in vigore degli atti delegati del Regolamento, gli operatori economici (che operano con imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico) dovranno garantire che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 50%. Anche fabbricanti e importatori dovranno ridurre al minimo il peso e il volume degli imballaggi.

Sono inoltre previsti obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili. Il Regolamento affronta anche i cosiddetti “obiettivi di riutilizzo”. Stabilisce che, dal primo gennaio 2030, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o per la vendita (di svariate tipologie) siano tenuti a utilizzare almeno il 40% di prodotti costituiti da imballaggi riutilizzabili. La percentuale salirà al 70%, dal primo gennaio 2040.

Un’altra novità riguarda il sistema di deposito cauzionale (Deposit Return System, DRS) per bottiglie monouso in plastica e lattine di metallo. Andrà garantita la raccolta differenziata di almeno il 90% dei contenitori (su base annua). Per la plastica, comunque, questa non è una novità, considerando quanto già stabilito dalla Direttiva SUP, che, tuttavia, non prevedeva obbligatoriamente l’istituzione di un DRS.

Quali sono i nuovi requisiti di sostenibilità per gli imballaggi?

La recente limitazione UE vieta la vendita e l’uso del PFHxA, tra l’altro, negli imballaggi alimentari (foto: AdobeStock)

Entro l’agosto del 2026, gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno più contenere sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) in una concentrazione superiore a determinati valori limite. Tra l’altro, restando in tema, dal 10 ottobre 2026 èprevista una stretta sul PFHxA (Regolamento 2024/2462).

Ed entro il dicembre 2026 la Commissione, con il supporto dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), dovrà redigere una relazione sulla presenza di sostanze preoccupanti negli imballaggi. In tutti i casi, la somma dei livelli di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, derivanti dalle sostanze presenti negli imballaggi, non dovrà superare i 100 mg/kg.

Oltre agli aspetti che tutelano la salute umana, il Regolamento punta anche sulla sostenibilità. Dal primo gennaio 2030, infatti, tutti gli imballaggi venduti nell’UE dovranno essere riciclabili e presentare un “grado di prestazione” (A, B o C). Entro il primo gennaio 2038, poi, saranno consentiti solo gli imballaggi del primo e secondo tipo, con specifiche eccezioni per alcuni materiali (tra cui la gomma).

Ci sono poi nuove disposizioni sulle materie prime biobased negli imballaggi in plastica. Dovranno rispettare determinati standard di riciclabilità e biodegradabilità in modo che possano essere trattate efficacemente nel ciclo di gestione dei rifiuti. Entro febbraio 2028, la Commissione dovrà comunque riesaminare la questione relativa al loro sviluppo tecnologico e alle prestazioni ambientali. Ed eventualmente presentare una nuova proposta.

Regolamento imballaggi: i limiti per la plastica

Una delle finalità del Regolamento riguarda la riduzione del fabbisogno di risorse naturali primarie, per la tutela dell’ambiente. Dal primo gennaio 2030 sono infatti previsti obiettivi minimi di contenuto riciclato nella plastica degli imballaggi (vedi tabella 1). Per gli imballaggi sensibili al contatto, realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie per bevande in plastica monouso, è previsto un contenuto riciclato minimo del 10%.

Tab. 1 – Contenuto di riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post consumo, per unità di imballaggio (% minima)

La percentuale sale al 30% per gli imballaggi sensibili al contatto, costituiti da PET come componente principale, e per le bottiglie per bevande in plastica monouso. Per tutti gli altri tipi di imballaggi, la percentuale del contenuto riciclato non potrà essere inferiore al 35%.

Dal gennaio 2040 tutti i valori aumentano. Si passa al 25% (dal precedente 10) per imballaggi sensibili al contatto, realizzati con materiali plastici diversi dal PET (no monouso). E al 50% (dal precedente 30), per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati in PET (no monouso). Si arriva anche al 65% (bottiglie per bevande in plastica monouso e altri imballaggi in plastica). Senza distinzione tra produzioni europee ed extra UE (importazioni).

Una riflessione finale…

Dal primo gennaio 2030 sono previsti obiettivi minimi di contenuto riciclato nella plastica per gli imballaggi (foto: AdobeStock)

La produzione di imballaggi è una delle principali attività economiche all’interno del territorio UE. Ma una cattiva dispersione dei prodotti diventa causa di inquinamento. Negli anni, ognuno degli Stati Membri ha normato la materia secondo il proprio “gradimento giuridico”. E ciò ha contribuito a creare una serie di ostacoli che ha bloccato l’ingranaggio del funzionamento, all’interno dell’Unione.

Le principali differenze normative – tra cui i requisiti in materia di etichettatura per gli imballaggi, la definizione di imballaggi riciclabili o riutilizzabili, la questione della responsabilità estesa del produttore (EPR) e le restrizioni alla commercializzazione per determinati formati di imballaggio – hanno provocato una frammentazione, non in linea con gli obiettivi del mercato unico.

Pertanto, con il nuovo quadro legislativo in materia di imballaggi e rifiuti affini sarà possibile contribuire alla strategia di crescita europea, favorendo un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse. Un’economia pulita e competitiva, slegata dallo sfruttamento delle risorse. Non è facile, è evidente, ma certamente non è impossibile.


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