Puntando sull’innovazione tecnologica, il Piano Transizione 5.0 contribuisce alla trasformazione del comparto plastico, coniugando competitività industriale e sostenibilità ambientale
di Marianna Capasso
Tra gli indiscussi protagonisti dell’ultimo anno, il Piano Transizione 5.0 ha iniziato a dispiegare i suoi effetti solo recentemente, sebbene se ne parlasse già da fine 2023 con la riforma del PNRR. Il lungo iter per la partenza degli incentivi ha esagitato gli animi della comunità imprenditoriale per mesi, fino a quando, il 6 agosto 2024, è stato pubblicato il decreto attuativo del MIMIT, con l’apertura della piattaforma per la prenotazione degli incentivi dal giorno successivo.
È così è ufficialmente partita la macchina operativa. Definirlo semplicemente una misura agevolativa sarebbe riduttivo: il Piano disegna un cambiamento importante nel modus operandi, con una spinta diretta verso l’introduzione di tecnologie innovative, formazione green oriented e autoproduzione energetica. E, anche per l’industria della plastica, ci sono diversi aspetti rilevanti, se consideriamo quanto i processi di trasformazione dei materiali risultino energivori. D’altra parte, tra le spese agevolabili, rientrano gli investimenti in specifici macchinari del comparto di nostro interesse. Vediamo alcuni dettagli.
Le risorse e gli investimenti
Sono 6,3 i miliardi di euro messi a disposizione dal Piano Transizione 5.0 per le imprenditorie italiane, nella forma di credito d’imposta su specifici costi. Le risorse sono però destinate a tre distinte aree d’investimento: ai beni digitali, ovvero i beni strumentali materiali 4.0 e beni strumentali immateriali 4.0, riportati nell’Allegato A e Allegato B della Legge 232/2016, vanno 3,78 miliardi. In questo caso è richiesta l’interconnessione con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Agli investimenti in beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo energetico, ad esclusione delle biomasse, il Piano concede 1,89 miliardi. Ci sono poi i 630 milioni per la formazione del personale, attività ricompresa comunque tra i progetti di innovazione.
Dunque, per poter richiedere l’agevolazione sarà necessaria la realizzazione di nuovi investimenti, nel biennio 2024/2025, in strutture produttive italiane, nell’ambito di progetti di innovazione o di formazione. In particolare, il beneficio è relativo ai progetti avviati dal primo gennaio 2024, con conclusione entro il 31 dicembre 2025.
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione, che abbiano come oggetto un investimento in uno o più beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa. Sarà però necessaria la certificazione della riduzione dei consumi energetici, con riferimento alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. Nel primo caso, la diminuzione dovrà essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici, nel secondo almeno al 5%.
È possibile ipotizzare investimenti in una o più strutture produttive, a condizione che risultino appartenenti al medesimo soggetto beneficiario e nel rispetto del “cumulo”, ovvero il limite dei 50 milioni. Ma ci sono anche ulteriori paletti indicati dalla normativa. Esistono infatti alcuni progetti di innovazione non ammissibili, tra cui quelli che non rispettano il principio DNSH.
Le percentuali del credito d’imposta
L’articolo 10 del Decreto attuativo, riprendendo quanto normato dal noto articolo 38 del DL PNRR Quater, stabilisce che le imprese potranno richiedere un credito d’imposta sulla base delle spese considerate ammissibili, funzionali all’investimento in grado di ridurre i consumi energetici. Prevede anche una riduzione minima, nell’efficientamento energetico, pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o almeno al 5% sul processo interessato dall’investimento. Tuttavia, al crescere delle percentuali aumenterà anche il possibile credito d’imposta.
Dunque, di base, il credito d’imposta viene riconosciuto sul 35% della spesa per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, sul 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni, sul 5% della spesa per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, per ciascun beneficiario.
Qualora, invece, la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia superiore al 6%, o superiore al 10% per i processi, le percentuali salgono al 40, 20 e 10 per cento, sempre secondo le tre fasce d’investimento (vedi tabella 1). Risultano poi ancora più elevate (45, 25 e 15 per cento) per le riduzioni superiori al 10 e al 15 per cento, rispettivamente in relazione al consumo della struttura produttiva e al processo.
Cumulabilità e non
Per i medesimi costi non è però ammessa la cumulabilità nel caso del credito d’imposta Transizione 4.0 (investimenti in beni nuovi strumentali ex Legge 178/2020), o con i benefici per gli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno.
È invece possibile affiancare il Piano Transizione 5.0 ad altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma degli incentivi non superi il totale degli investimenti effettuati. E, soprattutto, a condizione che le altre agevolazioni risultino finanziate con risorse nazionali. Non è quindi ammesso il cumulo con le misure le cui risorse arrivano dall’Unione Europea. Nel calcolo del beneficio complessivo bisognerà considerare anche l’IRAP, che non concorre alla “formazione del reddito e della base imponibile”. Pertanto, è possibile una coesistenza anche con la misura Beni Strumentali, anche nota come Nuova Sabatini, un’agevolazione molto amata dalle imprenditorie. D’altronde si tratta di due cose diverse, con la seconda che offre un contributo sugli interessi ai finanziamenti bancari per gli investimenti.
I beni oggetto dell’agevolazione possono essere gli stessi, perché il credito di imposta 5.0 non è un aiuto di Stato e, quindi, non è soggetto ai limiti previsti dalla Nuova Sabatini. Questo, a condizione che l’agevolazione non superi il totale del costo sostenuto.
Le comunicazioni
Sono tre le comunicazioni che l’impresa dovrà inviare al GSE, il soggetto gestore della misura: una comunicazione preventiva, una relativa all’effettuazione degli ordini e una di completamento. Dallo scorso 7 agosto 2024 le imprese interessate possono trasmettere la comunicazione preventiva, precisando il beneficiario, descrivendo il progetto di innovazione e indicando la data di avvio e di completamento, con la specifica degli investimenti agevolabili e il relativo ammontare. Individuato l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, il richiedente dovrà impegnarsi a garantire il rispetto degli obblighi normativi. Nella comunicazione preventiva andrà anche inserita la certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici (dal 3 o dal 5 per cento a salire), compilata da un valutatore indipendente, con specifiche caratteristiche (come da Decreto).
Il professionista, tramite perizia asseverata, certifica la diminuzione in due diversi tempi (ex ante ed ex post). In un primo momento attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti ipotizzati: nel documento riporta tutte le informazioni relative al progetto di innovazione, tra cui l’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, la riduzione dei consumi energetici (con indicatori e algoritmi di calcolo utilizzati) e i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
Il rimanente iter procedurale
L’iter poi continua con la verifica del corretto caricamento dei dati, e la completezza della documentazione: sarà il GSE a procedere in tal senso e a dare conferma del quantum prenotato, entro i successivi cinque giorni dall’invio. Il Gestore potrebbe anche richiedere un’integrazione documentale, se necessario. Nei 30 giorni a seguire, l’impresa dovrà inviare una comunicazione a confermadell’effettuazione degli ordini – esattamente gli stessi inizialmente indicati – accettati dal venditore, con un pagamento a titolo di acconto pari almeno al 20%.
Al completamento del progetto di innovazione – non oltre il 28 febbraio 2026 – l’impresa trasmetterà un’ulteriore comunicazione al GSE, indicando la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati, l’importo del relativo credito d’imposta e l’attestazione del rispetto degli obblighi. Nella medesima comunicazione andrà inviata anche la certificazione ex post, dalla quale si evincerà l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto comunicato inizialmente. A corredo, gli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata. Solo trascorsi dieci giorni il GSE comunicherà l’importo utilizzabile in compensazione, mai superiore al quantum prenotato.